Accoglienza e assistenza dei minori stranieri non accompagnati

L’Italia è l’unico paese europeo a disporre di una normativa specifica per i minori stranieri non accompagnati (MSNA), la legge Zampa n. 47/2017.

Il primo contatto con un minore straniero non accompagnato

A partire dall’arrivo o ritrovamento del minore, le autorità competenti svolgono precise procedure. Lo scopo è garantire assistenza umanitaria tempestiva e agevolare il rapido inserimento in strutture di accoglienza.

In caso di MSNA arrivato in un luogo di sbarco, si procede con:

  • pre-identificazione svolta dagli operatori dell’ufficio immigrazione, con il supporto di mediatori culturali, ONG del territorio e internazionali (OIM, UNHCR, Save the Children);
  • analisi della nazionalità con gli operatori FRONTEX;
  • identificazione con foto-segnalamento (sopra i 14 anni) ed esame documenti dalla polizia scientifica.

In caso di rintraccio di MSNA sul territorio, sono previste:

  • comunicazione dell’avvenuto rintraccio;
  • identificazione del minore.

Negli hotspot (strutture allestite in aree di intenso flusso migratorio, al fine di concludere rapidamente le pratiche) avviene:

  • identificazione e registrazione;
  • foto-segnalamento;
  • raccolta impronte digitali.

La ricerca delle strutture ospitanti

Terminate le procedure di identificazione e registrazione, le autorità competenti segnalano alla Prefettura la presenza di minori per trovare la soluzione di accoglienza più indicata. Successivamente, si invia la comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per l’apertura della tutela e la nomina del tutore. Emesso il provvedimento di affidamento alla struttura, si organizza il trasferimento, che deve avvenire nelle ore successive all’arrivo del minore, entro il limite di un giorno. Si firmano il verbale di affidamento e il certificato medico di idoneità. Infine viene comunicato l’inserimento del minore nella struttura.

L’accoglienza

Il decreto legislativo n. 142/2015 regola il sistema di accoglienza specifico per i MSNA, che non fa distinzione tra richiedenti e non richiedenti asilo. In virtù dell’art. 403 del codice civile, il minore straniero non accompagnato deve essere accolto in un luogo sicuro.

Sono previsti tre livelli di accoglienza, con operatori e strutture specializzati.

1. Prima accoglienza/Pronta accoglienza

Centri attivati dal Ministero dell’Interno, gestiti in convenzione con enti locali, finanziati dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI). La permanenza deve essere garantita per il tempo strettamente necessario, non oltre i 30 giorni.
Sono assicurati progetti specifici e individuali, elaborati dall’assistente sociale con l’obiettivo di avviare un processo di integrazione del minore.

Nella prima accoglienza si eseguono:

  • Registrazione e consegna kit vestiario;
  • Colloquio con psicologo dell’età evolutiva e mediatore culturale;
  • Informativa legale: si spiegano diritti e doveri; procedura di protezione internazionale; regolamento Dublino; norme relative ad affidi; diritti per vittime di tratta; possibilità di avviare un rimpatrio assistito;
  • Eventuale accertamento dell’età;
  • Redazione cartella sociale del minore;
  • Avvio indagini familiari per facilitare il ricongiungimento familiare;
  • Attivazione alfabetizzazione entro 10 giorni dall’inserimento;
  • Attività socio-educative, ludico-ricreative e di partecipazione e integrazione;
  • Pratiche burocratiche: tutele e permessi di soggiorno.

2. Seconda accoglienza

È finanziata dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo e prevede progetti individuali, al fine di consentire il raggiungimento di indipendenza lavorativa, sociale, culturale.

La permanenza nelle strutture di seconda accoglienza è garantita fino al compimento della maggiore età e per i successivi 6 mesi, salvo necessarie proroghe per completare il percorso di integrazione già avviato. I MSNA richiedenti asilo sono ospitati fino alla definizione della loro domanda.

N.B: se non vi è temporaneamente disponibilità nei centri di prima e seconda accoglienza, quest’ultima è assicurata dal comune (art. 19 decreto 142/2015); se i comuni non possono garantirlo, i prefetti attivano strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori entro i 15 anni (art. 19, comma 3-bis).

3. Affido familiare

Servizio di aiuto e sostegno da parte di una famiglia o di una singola persona. La disponibilità dell’affidatario e la volontà del minore sono elementi essenziali da considerare. All’inizio della procedura l’assistente sociale offre un corso di formazione e informazione all’affidatario, analizzando tematiche sociali, giuridiche, sanitarie, psicologiche.

L’istituto riconosce un contributo economico per coprire le spese sostenute dalla famiglia/dal singolo per tutta la durata dell’affidamento.

Cosa succede se un MSNA si allontana dalla struttura di accoglienza

Un minore può allontanarsi dal centro di accoglienza, chiedendo in precedenza permesso a un operatore. Quando invece la persona non dà un preavviso e abbandona la struttura, si procede con una denuncia per allontanamento alle autorità. Inoltre, il responsabile del centro ne dà comunicazione immediata a:

  • Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione;
  • Procura presso il Tribunale per i Minorenni;
  • Tribunale per i Minorenni;
  • Direzione Generale dell’Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • Questura territorialmente competente, che avvia le attività di ricerca (legge 203/2012 sulle disposizioni per la ricerca delle persone scomparse);
  • Prefettura territorialmente competente;
  • Ufficio dei servizi sociali del comune di competenza;
  • Unità Dublino.

I diritti per i minori stranieri non accompagnati

In considerazione della particolare fragilità dei minori stranieri non accompagnati, il legislatore ha introdotto disposizioni più favorevoli a loro tutela.

  • Divieto di espulsione, se non per ragioni di ordine pubblico e sicurezza ma SOLO in assenza di rischio di danno grave in caso di rientro nel paese di origine;
  • Divieto di trattenimento in Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) e in centri governativi di prima accoglienza destinati agli stranieri adulti;
  • Divieto di respingimento;
  • Diritto alla salute e istruzione;
  • Diritto all’ascolto nei procedimenti;
  • Diritto all’assistenza legale e al gratuito patrocinio.

I permessi di soggiorno

Non potendo ricevere respingimento né espulsione, ai MSNA vengono riconosciuti due tipi di permesso di soggiorno (art. 10, legge 47/2017):

  1. Per minore età, valido fino al compimento di 18 anni;
  2. Per motivi familiari, rilasciato in caso di MSNA convivente e sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante; o affidato a un parente entro il 4° grado.
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