Data ultimo aggiornamento: 27.03.2025
Test B1 di lingua italiana per domanda di cittadinanza
In molti ci chiedete informazioni sul test di lingua italiana di livello B1, reso obbligatorio per le richieste di cittadinanza dopo l’approvazione del decreto Salvini.
La conoscenza della lingua italiana di livello B1 è ormai richiesta sia per presentare la domanda di cittadinanza per matrimonio sia per la domanda di cittadinanza per residenza.
L’art. 9.1 della legge n. 91/92 sulla cittadinanza stabilisce infatti che: “la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).”
È opportuno però fare chiarezza, specificando che non tutti devono sostenere l’esame di lingua italiana.
Vediamo quindi chi è esonerato dal fare l’esame di italiano.
Chi deve fare il test B1 di lingua italiana
- lo straniero extracomunitario in possesso di qualsiasi tipologia di permesso di soggiorno;
- lo straniero in possesso di una carta di soggiorno per familiare di cittadino UE;
- il cittadino europeo;
- il cittadino europeo in possesso dell’attestato di soggiorno permanente.
Chi non deve fare il test B1 di lingua italiana
- gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE illimitato per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno CE illimitato;
- chi fa richiesta di cittadinanza italiana iure sanguinis;
- persone con gravi deficit di apprendimento linguistico. Deficit che deve essere certificato da una struttura pubblica sanitaria;
- gli stranieri in possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) o dal Ministero dell’Istruzione (MIUR);
- gli stranieri in possesso di un titolo di studio rilasciato da scuole italiane all’estero e che siano riconosciute dal MAECI;
- gli stranieri in possesso di apposito certificato di lingua il cui ente è riconosciuto dal MAECI o dal MIUR;
- gli stranieri che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del dlgs n. 286/1998.
Chi non è compreso in questo elenco deve fare il test di italiano.
Cos’è l’accordo di integrazione
L’accordo di integrazione è un documento che il cittadino straniero di età compresa tra i 16 e i 65 anni deve sottoscrivere alla prima richiesta di permesso di soggiorno, della durata di almeno un anno.
Con tale accordo il cittadino straniero si impegna verso lo Stato italiano a raggiungere specifici obiettivi di integrazione quali: conoscenza della lingua italiana di livello almeno A2 ed integrazione sociale. Obiettivi da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.
L’accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno e viene sottoscritto presso Sportello Unico dell’immigrazione della Prefettura.
Può essere stipulato dagli stranieri che entrano in Italia per motivi di lavoro o per il ricongiungimento familiare oppure presso la Questura, nel caso di ingresso per altri motivi.
Nuove esenzioni dal test di lingua italiana per la cittadinanza
Recentemente, la Corte Costituzionale ha emesso una sentenza di grande rilevanza per chi richiede la cittadinanza italiana: la sentenza della Corte Costituzionale n. 25/2025 depositata il 7 marzo 2025 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9.1 della Legge n. 91 del 1992, che non esonerava dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.
Come funziona l’esonero per le persone affette da gravi limitazioni
A seguito della sentenza, le persone con gravi limitazioni all’apprendimento linguistico potranno essere esentate dall’obbligo di dimostrare la conoscenza dell’italiano. Tuttavia, per ottenere l’esenzione, dovranno presentare una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica che attesti la loro condizione.
Cosa succede con le certificazioni mediche
- Non sarà sufficiente una certificazione rilasciata dal medico di base o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
- Per i richiedenti residenti in Italia, eventuali certificazioni sanitarie rilasciate all’estero dovranno essere accompagnate da una certificazione di una struttura sanitaria pubblica italiana.
- Per i richiedenti residenti all’estero, la certificazione medica dovrà essere tradotta e legalizzata.
Cosa devono fare i richiedenti cittadinanza
Chi ha già presentato domanda di cittadinanza e rientra nei nuovi criteri di esenzione, oppure chi sta per presentare una nuova domanda, dovrà:
- Ottenere una certificazione da una struttura sanitaria pubblica che attesti l’impossibilità di apprendere la lingua italiana a causa di età avanzata, patologie o disabilità.
- Allegare tale certificazione alla domanda di cittadinanza in sostituzione dell’attestato di conoscenza della lingua.
- Se residente all’estero, assicurarsi che la certificazione medica sia tradotta e legalizzata.
Per chiarire ogni dubbio sull’esenzione, è intervenuta anche una circolare del Ministero dell’Interno.
Domande frequenti sul test B1 di lingua italiana
Vivo da tanti anni in Italia, sono sposato/a con un italiano, devo il test?
Si.
Vivo in Italia, i miei figli sono in italiani, devo fare il test?
Si.
Ho frequentato tanti corsi di formazione in Italia, devo fare il test?
Si.
Sono cittadino europeo ed ho l’attestato di soggiorno permanente, devo fare il test?
Si.
Ho frequentato le scuola in Italia, devo fare il test?
No, se il titolo di studio rilasciato dalla tua scuola è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione.

Avvocato del foro di Palermo, fondatrice dello Studio Legale Info Immigrazione – Avv. Giulia Vicari. Socia A.S.G.I.