La protezione internazionale
In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10 comma 3 della Costituzione: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
A seguito della richiesta di protezione internazionale può essere riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.
Il riconoscimento o meno di una di queste forme di protezione, dipende da una serie di requisiti, tra cui: il motivo della richiesta, la storia personale del richiedente asilo ed il suo paese di provenienza.
Stando alla normativa europea, sono quindi due le forme di protezione internazionale previste e garantite:
- L’asilo politico (status di rifugiato)
- La protezione sussidiaria.
Lo status di rifugiato: requisiti e diritti
Secondo la Convenzione di Ginevra del 1951, il rifugiato è colui che “per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha cittadinanza (o dimora abituale – nel caso di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese”.
Le clausole di inclusione, esclusione e cessazione dello status di rifugiato sono stabilite dalla stessa Convenzione.
I principali requisiti per ottenere lo status sono:
- L’impossibilità di avvalersi della protezione del proprio paese. L’agente di persecuzione non deve necessariamente essere lo stato del paese di origine o solo esso, ma anche un agente terzo (es. gruppi armati, la propria comunità, persino la propria famiglia – come nel caso di violenza domestica)
- Timore fondato di subire persecuzione in caso di rimpatrio verso il paese di origine. Non è necessario aver subito già persecuzione, è sufficiente che ci sia una verosimiglianza nel rischio di subirla nel caso di ritorno al paese di origine. Questo rischio è fondato (e analizzato) sulla base della conoscenza sul rispetto dei diritti umani nel paese di origine, oltre che ad altre informazioni.
- Persecuzione. Si intende il rischio per la propria vita e libertà, gravi violazioni di diritti umani fondamentali, rischio di discriminazione laddove essa raggiunga un livello che rende la vita intollerabile. Ad esempio, rientrano anche la violenza sessuale e di genere, maltrattamenti, abusi ed altre violazioni meno gravi ma che siano continuativi nel tempo e che rendano la vita intollerabile. Questa persecuzione deve essere motivata da circostanze e caratteristiche individuali (razza/casta, religione, nazionalità, opinione politica, appartenenza ad un particolare gruppo sociale). Non necessariamente queste caratteristiche devono essere reali, è sufficiente che siano attribuite dall’agente di persecuzione (es. presunta opinione politica).
Per appartenenza ad un gruppo sociale, con l’interpretazione evolutiva fornita dall’UNHCR, si intende qualsiasi gruppo le cui caratteristiche sono immutabili nel tempo e comuni, oppure un gruppo percepito come tale all’interno della sua società. Questo include ad esempio anche le persone LGBTIQA+, le donne e i bambini.
Diritti garantiti dallo status di rifugiato
- Permesso di soggiorno di 5 anni rinnovabile;
- Documento di viaggio di 5 anni;
- Ricongiungimento familiare può essere garantito senza dimostrazione dei requisiti;
- Medesimo trattamento previsto per cittadino italiano in maniera di accesso al lavoro + pubblico impiego;
- Possibilità di richiedere permesso di soggiorno di lungo periodo;
- Accesso agli studi di ogni ordine e grado;
- Medesimo trattamento del cittadino per assistenza sociale e sanitaria;
- Accesso agli alloggi di edilizia pubblica (case popolari) in parità di trattamento con il cittadino italiano;
- Non pagare il contributo di rinnovo del permesso di soggiorno;
- Possibilità di richiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza in Italia.
Sono esclusi dallo status di rifugiato coloro che possono avvalersi di una forma alternativa di protezione, che deve essere offerta da organizzazioni internazionali, effettiva e non temporanea. Non possono altresì avvalersi dell’asilo politico cittadini stranieri colpevoli di crimini contro l’umanità.
Protezione sussidiaria: requisiti e diritti
La protezione sussidiaria è stata codificata per rispondere all’esigenza di soddisfare i bisogni di protezione diversi dal timore di persecuzioni individuali come descritte dalla Convenzione di Ginevra.
Nel caso in cui il cittadino straniero non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma sussistano comunque fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, è ammissibile alla protezione sussidiaria.
Per danno grave si intende la condanna a morte o all’esecuzione, la tortura o trattamenti inumani e degradanti, e la minaccia grave e individuale alla vita derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
I requisiti sono quindi diversi: se nel caso del rifugiato si parla di timore fondato di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra, nel caso del protetto sussidiario si parla di rischio effettivo e grave danno.
Le clausole di esclusione della protezione sussidiaria sono le stesse dell’asilo politico (protezione alternativa e crimini contro l’umanità).
Segue che la protezione sussidiaria deve avere un carattere complementare e supplementare.
Nel tempo i titolari di protezione sussidiaria si sono visti riconoscere più diritti, al punto quasi di godere di una condizione giuridica simile a quella del titolare dello status di rifugiato.
Ad esempio, la durata del permesso di soggiorno è stata estesa da 3 anni a 5 e, per il ricongiungimento familiare, non è più necessario dimostrare i requisiti per l’ottenimento dello stesso. I restanti diritti menzionati nella lista sono esattamente gli stessi (accesso all’assistenza socio-sanitaria e agli alloggi di edilizia pubblica, ecc.).
Rimane comunque la condizione di complementarità sia per i criteri, sia per la posizione supplementare della protezione sussidiaria.
Infatti, se viene riconosciuta la protezione sussidiaria si può fare ricorso per reclamare lo status di rifugiato alle autorità, mentre il contrario non è possibile (da rifugiato a protetto sussidiario).
Differenze tra le due forme di protezione
La differenza sostanziale sta nei documenti di viaggio: al titolare di protezione internazionale viene riconosciuto il documento di viaggio di colore blu, al titolare di protezione sussidiaria, invece, quello di colore verde.
Inoltre, chi ottiene lo status di rifugiato politico, ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana già dopo 5 anni sul territorio italiano.
In ogni caso, il richiedente protezione internazionale ha un diritto soggettivo all’ingresso nel territorio italiano: le autorità competenti sono tenute ad esaminare la sua situazione personale.
Sarà tale valutazione a stabilire l’esito della richiesta, ed eventualmente il riconoscimento della protezione internazionale, in una delle sue due forme (status di rifugiato o protezione sussidiaria).