Il permesso di soggiorno per minore età, come si ottiene e requisiti

Al minorenne straniero entrato Italia, qualunque sia stato il suo ingresso e la sua situazione attuale (regolare o meno), sono riconosciuti tutti i diritti garantiti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (UNCRC).
In particolare, la Convenzione all’articolo 3 afferma il principio del superiore interesse: “in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità”.
Data ultimo aggiornamento: 28.12.2023

L’articolo 19 del Testo Unico sull’Immigrazione prevede il divieto di espulsione e di respingimento di alcune categorie vulnerabili, incluso i cittadini di paesi terzi di minore età. Al comma 1-bis recita: “in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati”. L’obbligo di non-refoulement, per questa precisa categoria di minori, non prevede eccezioni. 

Il comma 2, più in generale, vieta l’espulsione dei minori stranieri, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi o per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Secondo i recenti sviluppi normativi raggiunti tramite la legge n. 47/2017 (c.d. legge Zampa), il provvedimento di espulsione può essere promulgato solo se non comporta “un rischio di danni gravi per il minore”. 

La legge n. 47/2017 rappresenta il pilastro normativo della protezione dei minori stranieri nell’ordinamento italiano. Essa ha armonizzato la legislazione già presente in materia rendendola conforme al diritto europeo e internazionale ed ha introdotto ulteriori forme di garanzia quali la tutela volontaria e la procedura relativa all’accertamento età dei minori stranieri non accompagnati. 

La stessa legge n. 47/2017 all’articolo 2 fornisce una definizione riconosciuta e unitaria di minore straniero non accompagnato (MSNA): “Per minore straniero  non accompagnato presente nel  territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.”

Al minore presente in Italia possono essere riconosciuti diversi tipi di permesso di soggiorno: permesso per motivi di famiglia, per integrazione minore, per affidamento, per motivi di famiglia e per minore età. 

Come si richiede il permesso per minore età

La legge n. 47/2017 all’articolo 10 prevede due tipi diversi di permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati: il permesso per motivi familiari e il permesso per minore età. 

Il permesso di soggiorno per minore età si può richiedere per il solo fatto di essere minorenni (e quindi inespellibili).

La richiesta va presentata presso la Questura competente dell’ufficio immigrazione, nella città dove si trova il centro di accoglienza in cui il minore è ospite.

Chi può richiedere il permesso per minore età

  • il minore (rappresentato da un legale o dagli operatori della struttura in cui si trova in accoglienza);
  • i servizi sociali territorialmente competenti;
  • il tutore. 

La legge prevede che se il tutore non è ancora stato nominato, la domanda può essere avanzata direttamente dal rappresentante legale della struttura (i.e. il responsabile della comunità dove il minore risiede). Egli, infatti, sarà il c.d. tutore pro tempore, ossia farà le veci del tutore sino al momento in cui lo stesso verrà nominato. 

Documenti necessari

I documenti da presentare sono:

  • 4 foto;
  • marca da bollo da €16;
  • dichiarazione di ospitalità con allegato il documento d’identità del legale rappresentante;
  • Tutela nominata dal tribunale dei Minorenni (in assenza, la dichiarazione del rappresentante legale della struttura in cui è accolto il minore straniero non accompagnato).

Diritti garantiti al minore

  • istruzione (anche se privo di permesso di soggiorno): iscrizione alla scuola di ogni ordine e grado;
  • assistenza sanitaria: iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) e conseguente diritto di accedere alle prestazioni sanitarie;
  • programmi di inserimento sociale.

Quanto dura

Il permesso di soggiorno per minore età è valido fino al compimento della maggiore età.

Domande frequenti

Con il permesso di soggiorno per minore età si può lavorare?

Si, il DPR 4 ottobre 2022 n. 191 ha modificato l’art. 14 del DPR 394/1999 aggiungendo la lettera c-bis) che stabilisce che il permesso di soggiorno rilasciato con motivazione minore età consente l’esercizio del lavoro autonomo e subordinato nonché lo svolgimento di attività lavorativa e formativa finalizzata all’accesso al lavoro nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro minorile”.

Quindi con il permesso per minore età si potrà lavorare.

Quanto dura il permesso per minore età?

Fino al compimento dei 18 anni.

Come fare il permesso di soggiorno per minorenni?

Bisogna rivolgersi all’ufficio immigrazione della Questura dove è domiciliato il minore.

Il permesso di soggiorno per minore età si può convertire?

Si, su questo articolo ti spieghiamo come fare.

Autrice: dott.ssa Elena Principe

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