Data ultimo aggiornamento: 05.04.2025
I tempi del rilascio del permesso di soggiorno sono spesso, nella prassi, più lunghi di quanto previsto dalla norma. Proprio per questo, molte Circolari sono intervenute a chiarire riguardo la possibilità dell’esercizio da parte dei cittadini stranieri dei diritti previsti dal titolo di soggiorno nelle more del rilascio o del rinnovo.
Cos’è la ricevuta del permesso di soggiorno
Si tratta di quel documento che attesta l’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo o conversione e viene rilasciata dall’ufficio postale al momento dell’invio del kit postale permesso di soggiorno.
Assunzione extracomunitario in attesa di permesso di soggiorno
È stato è chiarito che nell’attesa del rinnovo o del primo rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino continua ad avere piena legittimità del soggiorno e pieno godimento dei diritti connessi al titolo, come ad esempio la possibilità di svolgere attività lavorativa (Direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006, Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 5 dicembre 2006 e Direttiva del Ministero dell’Interno del 20 febbraio 2007).
Di fatto, la ricevuta del permesso di soggiorno assume lo stesso valore del permesso di soggiorno, almeno fino a quando la Questura non rifiuta il permesso al cittadino straniero.
Lavorare con ricevuta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
L’art. 5, comma 9-bis del Testo Unico sull’immigrazione specifica come, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a quando non avrà notizie ufficiali sulla sua domanda di permesso di soggiorno.
Il TUI consente quindi al cittadino straniero che richiede il permesso di soggiorno lavoro subordinato, di svolgere l’attività lavorativa nell’attesa del rilascio o del rinnovo del permesso.
Pertanto, la ricevuta postale attestante la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno (inviata tramite kit postale), non solo vale come prova della regolare permanenza sul territorio italiano ma è anche sufficiente per instaurare un regolare rapporto di lavoro.
È comunque necessario rispettare le seguenti condizioni:
- se si tratta di un primo rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro a seguito di domanda di decreto flussi, la richiesta di rilascio deve essere stata effettuata dal lavoratore straniero entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio italiano all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione (art. 35 DPR 394/1999);
- se si tratta di un rinnovo o di una conversione da altro permesso, la richiesta deve essere stata presentata dal lavoratore straniero prima della scadenza del permesso, o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso.
Lavorare con ricevuta del permesso di soggiorno per motivi familiari
Queste disposizioni (di cui all’art. 5, comma 9-bis), trovano applicazione anche nel caso di permesso di soggiorno per motivi familiari.
La nota del 7/5/2018 del Ministero del lavoro e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, infatti, ha chiarito la possibilità per i cittadini stranieri di svolgere attività lavorativa nelle more del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Anche in questo caso, la ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso sarà sufficiente per poter istaurare un regolare rapporto di lavoro.
Questo perché, ai sensi dell’art. 30, comma 2, TUI, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi di età previsti dalla normativa nazionale.
Cosa si può fare con la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno
Il DL n. 201 del 6/12/2011 cosiddetto “Salva Italia” specifica che è possibile lavorare anche in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro subordinato.
Più nello specifico, è possibile:
- muoversi liberamente all’interno del territorio nazionale;
- ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare (Circolare Ministero dell’Interno 17 ottobre 2006);
- beneficiare delle prestazioni di disoccupazione (Circolare INPS 29 gennaio 2008) e essere considerato in possesso di tutti i diritti acquisiti e maturati nell’ambito del rapporto di lavoro instaurato ai fini previdenziali;
- iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale agli stranieri in attesa del primo rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e mantenere l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale anche a coloro che sono in fase di rinnovo (art. 39 del D.P.R. 334/04).
- continuare a svolgere attività lavorativa;
- in caso di perdita del posto di lavoro, è possibile iscriversi alle liste di mobilità dei Centri per l’impiego (Interpello Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 19/2007);
- prendere la patente, l’aggiornamento ed il duplicato dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (Circolare Direzione generale per la motorizzazione 14 settembre 2007).
Domande frequenti
Con la ricevuta del permesso di soggiorno si può fare la residenza?
La maggior parte dei Comuni richiede il permesso di soggiorno per fare la residenza. Tuttavia, con la ricevuta del permesso per motivi familiari, molti Comuni procedono ugualmente all’iscrizione anagrafica.
È possibile essere assunti con la ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno?
Si, è possibile secondo le condizione descritte in questo articolo.
Autrice: dott.ssa Elena Principe

Avvocato del foro di Palermo, fondatrice dello Studio Legale Info Immigrazione – Avv. Giulia Vicari. Socia A.S.G.I.