Data ultimo aggiornamento: 23.01.2025
Permesso di soggiorno per genitore di minore italiano
L’acquisto della cittadinanza avviene in modo automatico per i figli di padre o madre cittadini italiani. Il figlio nato da una coppia mista, di cui un genitore è italiano, è quindi italiano.
La legge italiana all’art. 30 D.Lgs 286/98 comma 1, lett. d) chiarisce che “il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: […] al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.
In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.”
Il genitore di minore cittadino italiano può quindi ottenere un permesso di soggiorno in ragione della condizione di non espellibilità derivante dalla convivenza con il figlio ovvero un permesso di soggiorno per motivi familiari a fronte della dimostrazione della non decadenza dalla potestà genitoriale.
Inoltre, gli artt. 2 ss. del dlgs 30/2007, in attuazione della direttiva 2004/38/CE, consentono il rilascio della Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione agli “ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge”.
Tuttavia, per il rilascio della Carta di soggiorno, verrà richiesta la documentazione relativa alla propria situazione reddituale.
Qualora non vi fosse alcun reddito, si ha comunque diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Dove presentare domanda e documenti richiesti
La domanda di permesso di soggiorno per genitore di minore italiano può essere presentata direttamente all’ufficio immigrazione della Questura allegando:
- 4 fototessere;
- marca da bollo da 16€;
- passaporto in corso di validità;
- certificato di residenza e stato di famiglia;
- versamento sul c/c n. 67422402 intestato a MEF – Dipartimento del tesoro, Causale “rilascio permesso di soggiorno”. L’importo del bollettino verrà stabilito in base alla tipologia di permesso che verrà rilasciato (in genere dai 70,46€ a 130,46€);
- estratto dell’atto di nascita;
- oppure certificato di matrimonio (tradotto e legalizzato dalle competenti autorità italiane del paese di origine o apostillato, nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato all’estero e non risulti trascritto nei registri dell’anagrafe civile in Italia).

Avvocato del foro di Palermo, fondatrice dello Studio Legale Info Immigrazione – Avv. Giulia Vicari. Socia A.S.G.I.