Protezione temporanea ucraini rinnovabile fino a marzo 2026

Rinnovo protezione temporanea fino a marzo 2026

L’art. 2 comma 2 del D.L. n. 202/2024 stabilisce che: “I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, possono essere rinnovati, previa richiesta dell’interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.”

Ciò significa che i permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea, in scadenza al 31 dicembre 2024, possono essere rinnovati su richiesta fino al 4 marzo 2026. Questa possibilità è prevista in base alla decisione dell’Unione Europea che estende la protezione per gli sfollati dall’Ucraina, originariamente riconosciuta dalla direttiva del 2001 e aggiornata con la decisione (UE) 2024/1836 del Consiglio.

Quando cessa la protezione temporanea

I permessi per protezione temporanea possono perdere validità o essere revocati anche prima della loro scadenza, qualora il Consiglio dell’Unione Europea dichiari la fine della protezione temporanea.

Come fare il rinnovo della protezione temporanea

Il permesso per protezione temporanea può essere rinnovato presentandosi direttamente in Questura. Alcune Questure accettano richieste di appuntamento via pec ai fini del rinnovo.

Proroga delle misure di assistenza e del riconoscimento temporaneo delle qualifiche professionali per cittadini ucraini

Il nuovo D.L. inoltre:

  • specifica che le misure di sostegno e le attività di assistenza previste per le persone titolari di un permesso di soggiorno per protezione temporanea, rilasciato in base al decreto legislativo del 7 aprile 2003, n. 85, e al DPCM del 28 marzo 2022, continueranno regolarmente. Queste misure, adottate a seguito del conflitto iniziato in Ucraina a febbraio 2022, saranno progressivamente integrate nei sistemi di accoglienza e assistenza ordinari. Questo passaggio sarà regolato attraverso una o più ordinanze di protezione civile da adottare entro il 31 gennaio 2025, anche in deroga alle norme attuali, affidandone la gestione alle amministrazioni competenti;
  • proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità, per i cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, di esercitare temporaneamente in Italia professioni sanitarie e la qualifica di operatore sociosanitario, se in possesso di qualifiche professionali ottenute all’estero e regolate da direttive specifiche dell’Unione Europea.
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