Data ultimo aggiornamento: 29.09.2024
Ricongiungimento familiare con figlio maggiorenne
Nella nostra Costituzione, la parte dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini, si apre con l’enunciazione dei principi relativi alla famiglia. Quest’ultima assume un rilievo primario tra le formazioni sociali, in quanto costituisce la prima e più importante cellula della società. A tal fine, la Costituzione garantisce, all’art. 29, il diritto all’unità familiare.
L’unità familiare viene garantita e tutelata, non solo per quanto riguarda le famiglie italiane, ma anche per quelle straniere.
Gli artt. 28 ss. del D.Lgs 286/98 infatti, attribuiscono tale fondamentale diritto anche ai cittadini extraUE.
Più nello specifico, il primo comma dell’art. 28 TUI, dispone che “il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari”.
Il successivo art. 29, rubricato “Ricongiungimento familiare”, specifica quali solo le categorie di familiari per cui è possibile chiedere l’ingresso dei propri parenti in Italia.
Ricongiungimento familiare con figlio maggiorenne, come avviene
Per quanto riguarda il ricongiungimento avente ad oggetto i figli maggiorenni, l’art. 29 del T.U.I., stabilisce che è possibile solo qualora, per ragioni oggettive, i figli non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale.
Quindi la domanda di ricongiungimento è possibile solo se il figlio maggiorenne sia portatore di invalidità totale.
Per tale motivo, sarà necessario dimostrare che il figlio risulti effettivamente a carico e, per motivi oggettivi, non possa provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita.
L’invalidità totale deve essere quindi documentata da certificati medici ufficiali e legalizzati.
Il ricongiungimento del figlio minorenne
Il problema non si pone invece, se la domanda è stata inoltrata prima del compimento della maggiore età del figlio.
Per i figli minorenni infatti, il ricongiungimento è sempre possibile, anche per i figli nati fuori del matrimonio, da genitori non coniugati, a condizione che vi sia il consenso dell’altro genitore.
Quali documenti servono per il ricongiungimento
Lo straniero che intende presentare domanda di ricongiungimento familiare deve dimostrare di essere in possesso di specifici requisiti e documenti.
L’iter, i documenti necessari, nonché il reddito richiesto per presentare domanda di ricongiungimento, sono descritti nel dettaglio in questo articolo.
Permesso di soggiorno per figlio maggiorenne di cittadino italiano
Se invece il figlio extracomunitario del cittadino italiano si trova già in Italia ed è senza permesso di soggiorno, ha diritto a richiedere la carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’UE, solo se se ha meno di 21 anni e se il genitore italiano è in grado di dimostrare un reddito.
Dopo i 21 anni, per poter richiedere tale titolo di soggiorno, oltre al requisito della convivenza, il figlio deve anche essere a carico del cittadino italiano.

Avvocato del foro di Palermo, fondatrice dello Studio Legale Info Immigrazione – Avv. Giulia Vicari. Socia A.S.G.I.