Il ricongiungimento familiare dei MSNA costituisce realizzazione del più ampio diritto all’unità familiare, sancito e tutelato da innumerevoli disposizioni a livello internazionale, europeo e nazionale.
Quando l’esercizio di tale diritto coinvolge una persona di minore età, a guidare e orientare le decisioni di tutti gli attori coinvolti (autorità amministrative, giudiziarie, adulti di riferimento del minore) deve essere il principio del superiore interesse del minore: art. 3, par. 1, Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia CRC, Legge 176/91.
Il Regolamento Dublino e gli atti normativi ad esso collegati, pur essendo volto a stabilire “i criteri ed i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide”, consentono di realizzare dei veri e propri ricongiungimenti familiari, grazie ad alcune specifiche disposizioni.
Competenza di uno Stato all’esame della domanda di protezione internazionale di un minore
Il Regolamento Dublino prevede una disciplina specifica qualora il richiedente sia un minore straniero non accompagnato.
In virtù dell’art. 8 del Regolamento, se il richiedente è un minore non accompagnato, è competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore.
Quindi, qualora ci siano dei familiari del MSNA in un Paese dell’UE, ad essere competente per l’esame della sua domanda di protezione internazionale, potrebbe essere lo Stato nel quale questi risiedono legalmente.
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Come funziona la procedura di ricongiungimento
I MSNA richiedenti asilo con parenti negli Stati che aderiscono al sistema Dublino (27 Stati Membri della UE + Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda), possono chiedere il ricongiungimento familiare in sede di formalizzazione richiesta protezione internazionale (C3 in Questura).
In virtù dell’art. 3 del Reg. Dublino, per “familiari” devono intendersi: padre, madre, fratello o sorella, zii, nonni o altro adulto responsabile per legge o prassi.
Documenti necessari
Da presentare in sede di formalizzazione di C3 o da integrare in seguito:
- Family tree – albero genealogico che indichi le relazioni familiari;
- Relazione sui legami familiari;
- Consenso scritto alla procedura da far compilare e firmare al parente del MSNA;
- Consenso scritto alla procedura da compilare e far firmare al MSNA unitamente al Tutore (anche pro-tempore);
- Qualsiasi documento di identità del parente ed i suoi contatti;
- Qualsiasi documento che provi la sussistenza del legame familiare con il MSNA;
- Relazione esplicativa della valutazione circa la coincidenza del ricongiungimento familiare con il superiore interesse del minore.
Entro 2 mesi dal momento della presentazione della domanda di ricongiungimento, le autorità competenti dello Stato richiesto dovrebbero adottare una decisione in merito, trasmettendola tempestivamente all’Unità Dublino dello Stato richiedente.
L’accoglimento della domanda implica l’accettazione della propria competenza da parte dello Stato richiesto, determinando quindi l’obbligo di procedere al trasferimento del MSNA per ricongiungerlo al parente (entro 6 mesi o 18 in caso di suo allontanamento).
NB: a seguito della notifica del provvedimento di accettazione da parte dello Stato Membro, il Tutore (o il servizio sociale, l’operatore legale, a seconda della specificità di ciascun territorio) richiederà al Tribunale per i Minorenni il cosiddetto nulla osta, ovvero un’autorizzazione al trasferimento del MSNA nel Paese di destinazione.
In caso di risposta negativa, che coincide quindi con un rifiuto della presa in carico da parte dello Stato richiesto, la competenza viene attribuita allo Stato richiedente.
Qualora si desideri contestare il rifiuto, perché ritenuto non adeguatamente motivato o basato su valutazioni errate, è possibile procedere con una richiesta di riesame, che sarà presentata dalla stessa Unità Dublino entro 3 settimane.
Parallelamente, rimane sempre possibile procedere con impugnazione del provvedimento presso le competenti autorità giudiziarie nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa dello Stato membro coinvolto.